COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere attuato la sostituzione del giovane Centofanti Mirko con il giovane Ivanauskase Mindaugas al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, a cui non aveva titolo per prendervi parte per età oltre il limite consentito nella categoria di appartenenza; b) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della CEDAS FIAT SULMONA, la distinta della gara di cui sopra, certificando, così, la regolare posizione del giovane Ivanauskase Mindaugas, che non aveva titolo per prendervi parte per le dette ragioni; – del giovane IVANAUSKASE Mindaugas, calciatore tesserato per la Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, essendosi sostituito al giovane CENTOFANTI Mirko al fine di partecipare, con il nome ed il cartellino contraffatto di quest’ultimo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, non disputata ed alla quale non aveva titolo per prendervi parte per le ragioni di cui sopra; – del Sig. MASSIMILIANI Emilio, Presidente della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo concorso ad attuare la sostituzione del giovane CENTOFANTI Mirko con il giovane IVANAUSKASE Mindaugas, al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara in questione, alla quale l’IVANAUSKASE non aveva titolo per prendervi parte per quanto detto sopra; – della Società CEDAS FIAT SULMONA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati; – dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti; – del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto; – del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni; – alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;
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