• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA DAL SIG. DI NARDO DOMENICO, MALGRADO NON TESSERATO, NONCHÉ DAL SIG. GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE, NON ABILITATO;
DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DELLA RELATIVA QUALIFICA;
DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI TESSERATI;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA DAL SIG. DI NARDO DOMENICO, MALGRADO NON TESSERATO, NONCHÉ DAL SIG. GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE, NON ABILITATO;
DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DELLA RELATIVA QUALIFICA;
DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI TESSERATI;
Con nota del 15.09.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 18.11.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 17.01.2011, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Raglione Vinicio in rappresentanza anche della Società S. Benedetto dei Marsi, per il Sig.Graziani Tullio nessuno compariva e né faceva pervenire memoria difensiva.
Il Raglione chiedeva ai sensi degli articoli 24 e 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di giorni 40 d’inibizione a carico del Sig. Raglione Vinicio e € 330,00 di ammenda a carico della società.
In merito al Sig. Graziani Tullio il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi tre.
La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dal Raglione e dalla Società, valuta congrue le sanzioni indicate, mentre, per quanto riguarda il sig. Graziani Tullio, la Commissione ritiene equo irrogare allo stesso la sanzione di mesi due di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere al Sig. Graziani Tullio la sanzione di mesi due di squalifica nonché, a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Raglione Vinicio l’inibizione di giorni 40 ed alla Società S. Benedetto dei Marsi € 330,00 di ammenda.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA DAL SIG. DI NARDO DOMENICO, MALGRADO NON TESSERATO, NONCHÉ DAL SIG. GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE, NON ABILITATO;
DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DELLA RELATIVA QUALIFICA;
DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI TESSERATI;"