COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 25 del Sig. GENTILE Anselmo (PETRONA’) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 11.11.2010 (squalifica per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 25 del Sig. GENTILE Anselmo (PETRONA’)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 11.11.2010 (squalifica per SEI gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il reclamante, il quale afferma di essere corso incontro al direttore di gara esclusivamente per ottenere spiegazioni, senza alcun intento minaccioso o aggressivo; considerato che la sanzione inflitta appare comunque eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico del calciatore e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a tre gare effettive; dispone restituirsi la tassa reclamo.
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