• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 03 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di:
RIZZUTO Rosario, segretario della U.S. Scandale con delega di rappresentanza, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. in riferimento agli artt. 5 commi 1 e 5 del C.G.S., per avere rivolto attraverso la pubblicazione su un blog dallo stesso gestito imprecisate minacce al Presidente e a Dirigente Federali e per ripetutamente offeso attraverso lo stesso mezzo la reputazione di Organi Istituzionali della F.I.G.C.,della classe arbitrale in generale e dell’arbitro Francesco Palmieri in particolare; la Società U.S. SCANDALE, ai sensi degli artt.4 comma 1, e 5 comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal suo tesserato con delega di rappresentanza della società sig. Rizzuto Rosario.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 03 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di:
RIZZUTO Rosario, segretario della U.S. Scandale con delega di rappresentanza, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. in riferimento agli artt. 5 commi 1 e 5 del C.G.S., per avere rivolto attraverso la pubblicazione su un blog dallo stesso gestito imprecisate minacce al Presidente e a Dirigente Federali e per ripetutamente offeso attraverso lo stesso mezzo la reputazione di Organi Istituzionali della F.I.G.C.,della classe arbitrale in generale e dell’arbitro Francesco Palmieri in particolare; la Società U.S. SCANDALE, ai sensi degli artt.4 comma 1, e 5 comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal suo tesserato con delega di rappresentanza della società sig. Rizzuto Rosario.
IL DEFERIMENTO
Con missiva del 24.2.2009 il Presidente della Sezione A.I.A. di Crotone inviava al Presidente del Comitato Regionale Calabria e ad altri Organi Federali alcuni articoli, a firma del Sig. Rizzuto Rosario dirigente dell’U.S. Scandale, lesivi della onorabilità, della dignità e della reputazione di Organi Federali e, in particolare, di un direttore di gara. Con successiva comunicazione dell’8.2.2010 veniva inviata ulteriore documentazione, dello stesso tenore, sempre a firma del sig. Rizzuto Salvatore. Con provvedimento del 27 ottobre 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Rizzuto Rosario e la U.S. Scandale per rispondere delle violazioni sopra specificate.
IL DIBATTIMENTO
Alla seduta del 20 dicembre 2010 erano presenti: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, il sig. Rizzuto Rosario e il sig. Lucanto Salvatore per la società U.S. Scandale.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, esposti i fatti, ha concluso chiedendo per il Sig. Rizzuto Rosario la inibizione per anni due e per la Soc. U.S.Scandale l’ammenda di € 3.000,00.
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
Il sig. Rizzuto Rosario si è riportato alle difese già inviate dichiarando, sostanzialmente, di non avere avuto l’intenzione di offendere ed ha depositato certificato medico dal quale risulta che è affetto da disturbi che hanno come caratteristica predominante un’alterazione dell’umore con fasi depressive alternate a fasi di eccitamento maniacale. Il rappresentante della società ha chiesto l’applicazione del minimo della sanzione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito loro contestato così come specificato in rubrica. Tuttavia in considerazione della patologia che affligge il Sig. Rizzuto Rosario ritiene di dover adeguatamente contenere le sanzioni. P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a:
- al Sig. RIZZUTO Rosario anni UNO e mesi SEI di inibizione;
- alla società U.S. SCANDALE € 600,00 (seicento/00) di ammenda.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 03 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di:
RIZZUTO Rosario, segretario della U.S. Scandale con delega di rappresentanza, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. in riferimento agli artt. 5 commi 1 e 5 del C.G.S., per avere rivolto attraverso la pubblicazione su un blog dallo stesso gestito imprecisate minacce al Presidente e a Dirigente Federali e per ripetutamente offeso attraverso lo stesso mezzo la reputazione di Organi Istituzionali della F.I.G.C.,della classe arbitrale in generale e dell’arbitro Francesco Palmieri in particolare; la Società U.S. SCANDALE, ai sensi degli artt.4 comma 1, e 5 comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal suo tesserato con delega di rappresentanza della società sig. Rizzuto Rosario."