COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.45 della Società A.S.D.SPORTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del 9.12.2010 (squalifica del calciatore COSENTINO Vito per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.45 della Società A.S.D.SPORTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del 9.12.2010 (squalifica del calciatore COSENTINO Vito per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Cosentino Vito è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. Rigetta il reclamo e disposte incamerarsi la tassa reclamo.
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