COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.58 della Società A.S.PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24/12/2010 (squalifica del calciatore PICCOLO Rocco fino al 31/12/2011)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.58 della Società A.S.PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24/12/2010 (squalifica del calciatore PICCOLO Rocco fino al 31/12/2011)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; OSSERVA Il direttore di gara ha scritto in referto che il calciatore Piccolo Rocco è stato espulso “per avermi tirato uno schiaffo sul braccio in seguito ad una mischia”, precisando nel supplemento di referto che “al 12° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della quarta rete della società ospitante, a causa di proteste riguardanti la validità della rete, venivo accerchiato da vari giocatori della società ospitata, Palmese, e, dopo aver espulso il giocatore n.1 Bonito Luca, venivo colpito al braccio senza aver subito danni dal giocatore n.8 Piccolo Rocco”; considerato che la fattispecie va inquadrata come atto di protesta di scarsa violenza contro l'arbitro e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PICCOLO Rocco fino al 24 MARZO 2011 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.
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