COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.59 della Società A.S.PRO COSENZA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 SGS del 4/1/2011 (inibizione fino al 19/12/2011 del dirigente VENUTO Michele, squalifica del calciatore GARRUBBA Matteo fino al 30/6/2012)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 18 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.59 della Società A.S.PRO COSENZA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 SGS del 4/1/2011 (inibizione fino al 19/12/2011 del dirigente VENUTO Michele, squalifica del calciatore GARRUBBA Matteo fino al 30/6/2012) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVATO che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de quo per la seduta del 07 febbraio 2011; P.Q.M. rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 07 FEBBRAIO 2011.
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