COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 50 della A.S. STILESE A.TASSONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 16.12.2010 (squalifica fino al 31/12/2011 del calciatore ZANNINO Nicola).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 50 della A.S. STILESE A.TASSONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 16.12.2010 (squalifica fino al 31/12/2011 del calciatore ZANNINO Nicola).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S. Stilese “A. Tassone” – Isonzo Calcio del 12.12.2010 risulta che: al 38° del II tempo il calciatore Zannino Nicola dell’A.S. Stilese, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, protestava nei confronti del direttore di gara, rivolgendogli delle espressioni gravemente offensive ed intimidatorie; dopo la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, il calciatore suddetto colpiva l’arbitro con una testata alla fronte, causandogli un lieve dolore ed un momentaneo senso di stordimento, che non gli impediva, tuttavia, di portare a termine la gara. Per questi fatti il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.31 del 16.12.2010 della Delegazione Provinciale di Catanzaro, squalificava fino al 31.12.2011 il calciatore Zannino Nicola. La reclamante sostiene, in sintesi (in totale antitesi con quanto sostenuto dall’arbitro nel proprio rapporto), che “il giocatore sanzionato ha, una volta subita l’espulsione, inveito contro l’arbitro avvicinandosi allo stesso (pur senza mai sfiorare il contatto fisico)” e, pertanto, chiede la riduzione della sanzione comminata dal giudice di primo grado. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha pienamente confermato che i fatti ascritti al calciatore Zannino Nicola si sono svolti così come riportati nel rapporto arbitrale. Questa Commissione ritiene pertanto congrua ed adeguata all’entità dei fatti la sanzione irrogata dal giudice di prime cure al calciatore in questione; P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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