COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.81 della Società F.C. ARIETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.39 del 27.01.2011 (squalifica del calciatore ELIA Flavio fino al 31/12/2011)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.81 della Società F.C. ARIETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.39 del 27.01.2011 (squalifica del calciatore ELIA Flavio fino al 31/12/2011) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che alla stregua del rapporto dell’arbitro il calciatore Elia Flavio si è reso responsabile di comportamento minaccioso e di atti di modestissima violenza nei confronti del direttore di gara; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la qualifica inflitta dal primo giudice. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ELIA Flavio fino al 30 GIUGNO 2011 e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it