COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.17 A del 10.2.2011 (squalifica del calciatore DE SANTIS Luigi fino al 31 DICEMBRE 2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.17 A del 10.2.2011 (squalifica del calciatore DE SANTIS Luigi fino al 31 DICEMBRE 2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 14.03.2011; P.Q.M. rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 14 MARZO 2011.
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