COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 69 della A.S.D. POL. MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 19.1.2011 ( squalifica fino al 30/12/2013 del calciatore MAZZEI Umberto, squalifica fino al 31/12/ 2012 del calciatore STAINE Andrea, squalifica fino al 30/6/2011 del calciatore CERVINO Elio,squalifica del calciatore CALVOSA Fabrizio per SEI giornate, squalifica del calciatore CURCIO Francesco per QUATTRO giornate, squalifica fino al 31/12/2012 del massaggiatore RUFFOLO Giuseppe, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 69 della A.S.D. POL. MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 19.1.2011 ( squalifica fino al 30/12/2013 del calciatore MAZZEI Umberto, squalifica fino al 31/12/ 2012 del calciatore STAINE Andrea, squalifica fino al 30/6/2011 del calciatore CERVINO Elio,squalifica del calciatore CALVOSA Fabrizio per SEI giornate, squalifica del calciatore CURCIO Francesco per QUATTRO giornate, squalifica fino al 31/12/2012 del massaggiatore RUFFOLO Giuseppe, ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la Società reclamante e l’arbitro della gara, a chiarimenti; considerato che lo stesso arbitro ha dichiarato di aver omesso di segnare in distinta l’espulsione del calciatore Cervino Elio e, con riferimento alle altre difformità fra le distinte di gara, ha dichiarato che le medesime difformità sono derivate dalla “situazione caotica” che si è venuta a creare a fine gara; considerato, inoltre, che per il resto ha confermato il referto ed il supplemento redatti per la gara; ritenuto, inoltre, che appare conforme a giustizia ridurre l’inibizione al Sig. Ruffolo Giuseppe, (erroneamente indicato dal Giudice Sportivo come Vice Presidente mentre, in realtà, è massaggiatore), in relazione all’entità ed alla natura dei fatti commessi nonché ridurre l’ammenda comminata; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: riduce l’inibizione a RUFFOLO Giuseppe fino al 31.05.2011 e l’ammenda alla società MENDICINO 1969 ad € 250,00 (duecentocinquanta/00). Conferma il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori Umberto MAZZEI, Andrea STAINE, Elio CERVINO, Fabrizio CALVOSA, Francesco CURCIO e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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