COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 23. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI” 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA): A CARICO DEl SIG. ANIELLO GIUGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. BOYS PIAZZOLLA):_ART. 1 GOMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. BOYS PIAZZOLLA: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SIG.RA EVA LONGO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA CAPRIGLIA SA): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CAPRIGLIA SA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 23. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI” 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA): A CARICO DEl SIG. ANIELLO GIUGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. BOYS PIAZZOLLA):_ART. 1 GOMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. BOYS PIAZZOLLA: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SIG.RA EVA LONGO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA CAPRIGLIA SA): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CAPRIGLIA SA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 settembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 1 e 8 marzo 2010, protocollo 1321/08-09, a carico deI tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 27 settembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Aniello Giugliano, in nome e per conto della società A.S.D. Boys Piazzola; il sig. Vincenzo Napoli – con delega di rappresentanza della sig.ra Eva Longo -, quest’ultimo anche in nome e per conto della società A.S. Capriglia SA. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, aw. Alfredo Sorbo, il sig. Aniello Giugliano eccepisce di non aver ottemperato agli obblighi di partecipare all'attività giovanile obbligatoria, in quanto non vi sono campi a disposizione nel circondario di Nola, a fronte dell’esistenza, peraltro, di gravi problemi finanziari ed economici, che impediscono di individuare valide soluzioni alternative. Il sig. Vincenzo Napoli, in rappresentanza dell’A.S. Capriglia SA, deposita una memoria, alla quale integralmente si riporta. Rappresenta l’indisponibilità delle strutture nella zona di appartenenza nonché la compresenza di due differenti società sportive che praticano attività giovanile, sottraendo le necessarie risorse umane. Aggiunge, a discolpa, che la società da lui rappresentata è iscritta anche al Campionato “Riserve” di Terza Categoria. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per il sig. Aniello Giugliano, l'inibizione per giorni quindici; b) per la società A.S.D. Boys Piazzolla, l'ammenda di euro 1.000,00; a) per la sig.ra Eva Longo, l’inibizione per giorni quindici; b) per la società A.S. Capriglia SA, l’ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T., rilevato che effeffivamente le società Boys Piazzola e Capriglia SA non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2008/2009, al Campionato giovanile obbligatorio, categoria “Allievi e Giovanissimi”; preso atto che il CR. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, alla pag. 25 (per il Campionato di Prima Categoria, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, sono prescritte fino ad euro 1.500,00 per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalle società deferite, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, ed ha determinato le sanzioni come segue, così come si rileva, per casi analoghi, se non addirittura identici, dal C.U. n. 124 del 30.06.2008, pag. 2859: euro 500,00, per quel che concerne l’ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell’obiettiva penuria impiantistica regionale; l’ammonizione con diffida, a carico dei Presidenti delle rispettive società. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Aniello Giugliano, presidente della società A.S.D. Boys Piazzolla, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima A.S.D. Boys Piazzolla, l'ammenda di euro 500,00; a carico della sig.ra Eva Longo, presidente della società A.S. Capriglia SA, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima A.S. Capriglia SA, l'ammenda di euro 500,00.
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