COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 24. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI” 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA): A CARICO DEl SIG. ORESTE CIASULLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA U.S. ACLI SAVIGNANO):_ART. 1, GOMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOClÉTÀ U.S. ACLI SAVIGNANO: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. MASSIMO ROCCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. ATLETICO IRNO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ATLETICO IRNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. DIEGO MACELLARO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. BOYS CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SQCIETÀ A.S.D. BOYS CAMPANIA: ART. 4, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MASSIMO STANZIONE (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S. BOYS SALERNO), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. BOYS SALERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALVATORE TAURINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S. CALCIO CARINARO), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CALCIO CARINARO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GIANCARLO RUGGIERO (PRESIDENTE DELLA SOClETA POL. CALORESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. CALORESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO RIZZO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. CAPEZZANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPEZZANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE D’ATTILIO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S. CASTEL SAN LORENZO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CASTEL SAN LORENZO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PASQUALE ZAMBRANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. CASTEL SAN GIORGIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL SAN GIORGIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GIUSEPPE D’AMICO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL AGROPOLI – EX A.S. CAPOFIUME): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL AGROPOLI (EX A.S. CAPOFIUME): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 24. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI” O “GIOVANISSIMI” 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA): A CARICO DEl SIG. ORESTE CIASULLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA U.S. ACLI SAVIGNANO):_ART. 1, GOMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOClÉTÀ U.S. ACLI SAVIGNANO: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. MASSIMO ROCCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. ATLETICO IRNO): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ATLETICO IRNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. DIEGO MACELLARO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. BOYS CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SQCIETÀ A.S.D. BOYS CAMPANIA: ART. 4, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MASSIMO STANZIONE (PRESIDENTE DELLA SOClETA U.S. BOYS SALERNO), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. BOYS SALERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALVATORE TAURINO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S. CALCIO CARINARO), ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CALCIO CARINARO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GIANCARLO RUGGIERO (PRESIDENTE DELLA SOClETA POL. CALORESE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. CALORESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO RIZZO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. CAPEZZANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPEZZANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE D’ATTILIO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S. CASTEL SAN LORENZO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. CASTEL SAN LORENZO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PASQUALE ZAMBRANO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. CASTEL SAN GIORGIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL SAN GIORGIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG GIUSEPPE D’AMICO (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. REAL AGROPOLI – EX A.S. CAPOFIUME): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL AGROPOLI (EX A.S. CAPOFIUME): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 settembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 1 e 8 marzo 2010, protocollo 1321/08-09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 27 settembre 2010 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Oreste Ciasullo, Massimo Rocco, Diego Macellaro, Massimo Stanzione, Salvatore Taurino, Giancarlo Ruggiero, Mario Rizzo, Giuseppe D’Attilio. Pasquale Zambrano e Giuseppe D’Amico, l'inibizione per giorni 15; b) per le società Acli Svignano, Atletico Irno, Boys Campania, Boys Salerno, Calcio Carinaro, Pol. Calorose, Capezzano, Castel San Lorenzo, Castel San Giorgio e Real Agropoli (ex Capofiume), l'ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T. preliminarmente eccepisce che vi è in atti una richiesta di rinvio della società A.S. Castel San Lorenzo per impedimento del Presidente. La CDT, ritenuto che il menzionato presidente ben poteva conferire delega ad altro componente, rigetta la richiesta di rinvio e dispone procedersi. Si dà atto, altresì, che è pervenuta comunicazione, in data 24.09.2010, del sig. Mario Rizzo, già presidente della società Capezzano (attualmente Valle Metelliana) il quale rappresenta e deposita certificazione di scioglimento della società; rilevato che effettivamente le società su menzionate, per la stagione sportiva 2008/2009, non hanno preso parte al Campionato giovanile obbligatorio, categoria “Allievi” e “Giovanissimi”; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, alla pag. 25 (per il Campionato di Prima Categoria, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, sono prescritte fino ad euro 1.500,00 per le società di Prima Categoria; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch’esse del Campionato Regionale di Prima Categoria) ha determinato le sanzioni come segue, così come si rileva dal C.U. n. 124 del 30.06.2008, pag. 2859: euro 500,00, per quel che concerne l’ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell’obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza contenere e determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T. determina in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione e di Calcio a Cinque – Serie C1. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Oreste Ciasullo, Massimo Rocco, Diego Mascellaro, Massimo Stanzione, Salvatore Taurino, Giancarlo Ruggiero, Mario Rizzo, Giuseppe D’Attilio. Pasquale Zambrano e Giuseppe D’Amico, rispettivamente presidenti delle società Acli Savignano, Atletico Irno, Boys Campania, Boys Salerno, Calcio Carinaro, Pol. Calorese, Capezzano, Castel San Lorenzo, Castel San Giorgio e Real Agropoli (ex Capofiume), la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società, l'ammenda di euro 500,00.
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