COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 25. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI O GIOVANISSIMI”, 2008/2009); A CARICO DEL SIG. FELICE BARBONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA POL. CASTELFRANCI: ART. 1 GOMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ POL. CASTELFRANCI: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. GENNARO AVINO (PRESIDENTE~ DELLA SOCIETA A.S.D. CENTRO STORICO SALERNO (ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTRO STORICO SALERNO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ALFANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. INTERCASALI 2005): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. INTERCASALI 2005: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA G.S. HERAJON; ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ G.S. HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 25. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO GIOVANILE OBBLIGATORIO, CATEGORIA “ALLIEVI O GIOVANISSIMI”, 2008/2009); A CARICO DEL SIG. FELICE BARBONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA POL. CASTELFRANCI: ART. 1 GOMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ POL. CASTELFRANCI: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. GENNARO AVINO (PRESIDENTE~ DELLA SOCIETA A.S.D. CENTRO STORICO SALERNO (ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTRO STORICO SALERNO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ALFANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. INTERCASALI 2005): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. INTERCASALI 2005: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA G.S. HERAJON; ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ G.S. HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 settembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 15 e 22 marzo 2010, protocollo 1321/08-09, a carico deI tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione dell’11 ottobre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Felie Barbone, in nome e per conto della società Pol. Castelfranci; il sig. Carmine Sisolfi – con delega di rappresentanza del sig. Generoso De Pascale (attuale presidente della società, subentrato in sostituzione del sig. Gennaro Avino), quest’ultimo anche in nome e per conto della medesima società Centro Storico Salerno; il sig. Giuseppe Alfano, in nome e per conto della società Intercasali 2005. Preliminarmente, questa C.D.T. comunica alla Procura Federale, nella persona del suo sostituto avv. Alfredo Sorbo, che vi è in atti la richiesta di rinvio del presidente della società G.S. Herajon, in quanto colpito da lutto in famiglia. La Procura non si oppone e la C.D.T. accoglie l’istanza, rinviando la discussione all’8 novembre 2010, rimettendo gli atti alla segreteria ella Commissione Disciplinare Territoriale per le comunicazioni di rito. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Felice Barbone eccepisce di non aver ottemperato agli obblighi di partecipare all'attività giovanile qbbligatoria, in quanto non vi sono campi a disposizione a fronte dell’esistenza, peraltro, di gravi problemi finanziari ed economici, che impediscono di trovare soluzioni alternative. Il sig, Carmine Sisolfi, in rappresentanza dell’A.S.D. Centro Storico Salerno, ha sottolineato la mancanza di strutture sportive. Il sig. Giuseppe Alfano eccepisce che nel 2008 vi sono state difficoltà nell’organizzazione delle squadre per il Settore Giovanile, in ragione dell’ammissione, nel mentre, sia nel 2008/2009, sia nel 2009/2010, tali difficoltà sono state superate e la società Intercasali 2005 ha, conseguenzialmente, partecipato all’attività giovanile. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per i sigg. Felice Barbone, Gennaro Avino e Giuseppe Alfano, l'inibizione per giorni quindici; b) per le società Pol. Castelfranci, Centro Storico Salerno ed Intercasali 2005 l'ammenda di euro 1.000,00 cadauna. La C.D.T., rilevato che effeffivamente le società Castelfranci, Centro Storico Salerno ed Intercasali 2005 non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2008/2009, al Campionato giovanile obbligatorio, categoria “Allievi e Giovanissimi”; preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, alla pag. 25 (per il Campionato di Prima Categoria, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 dell’1 luglio 2008, sono prescritte fino ad euro 1.500,00 per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalle società deferite, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale. Giudica, infine, per l'appunto in ragione delle motivazioni esposte, di dover sanzionare i sigg. Felice Barbone, Gennaro Avino e Giuseppe Alfano, rispettivamente, presidente della società Pol. Castelfranci, Centro Storico Salerno ed Intercasali 2005, con la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Felice Barbone, presidente della società Pol. Castelfranci, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima Pol. Castelfranci, l'ammenda di euro 500,00; a carico del sig. Gennaro Avino, presidente della società A.S.D Centro Storico Salerno, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima A.S.D. Centro Storico Salerno, l'ammenda di euro 500,00; a carico del sig. Giuseppe Alfano, presidente della società A.S.D Intercasali 2005, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima A.S.D. Intercasali 2005, l'ammenda di euro 500,00; di rinviare la discussione e la decisione, a carico del sig. Gianfranco Di Masi, presidente e legale rappresentante della società G.S. Herajon, e della medesima società Herajon, alla seduta dell’8.11.2010; rimette gli atti alla segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale, per l’avviso di notifica e la convocazione delle parti.
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