COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 207. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 – GARA CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I MIRANDA DEL 27.03.2010 – 1^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 207. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 – GARA CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I MIRANDA DEL 27.03.2010 – 1^ CAT La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Preliminarmente, questa C.D.T. dichiara inammissibile la richiesta di annullamento della disputa della gara a porte chiuse, considerato quanto stabilito dall’art. 45, comma 3, C.G.S., che dispone la non impugnabilità e conseguentemente l’immediata esecutività dei provvedimenti disciplinari della squalifica del campo di giuoco per una giornata (e, per analogia, dell’obbligo di disputa di una gara a porte chiuse). Per quanto attiene, poi, alle ulteriori richieste, di cui al reclamo, dalla puntuale istruttoria espletata è emerso che i fatti, riportati in referto, si sono effettivamente verificati, anche se alcune circostanze, esposte dai calciatori e dalla difesa della società reclamante, difformi rispetto a quanto refertato dall’arbitro, sono state ammesse dallo stesso direttore di gara. Nella fattispecie, il direttore di gara, solo in sede di audizione e senza averne fatto cenno nel referto di fine gara, ha precisato che le dichiarazioni, fatte sul campo nei confronti dei dirigenti e calciatori della società Club Gioventù Tramonti 85, erano finalizzate esclusivamente a sedare gli animi dei tesserati e, quindi, non coerenti con quanto ufficialmente riportato in referto. Letto l’art. 19, comma 4, lett. d); rilevata, da quanto emerso nelle audizioni, situazione di confusione che ha inficiato la serenità del direttore di gara; ritenuta legittima la richiesta della società reclamante di ridurre la squalifica dei calciatori Cascella Fabio, Giordano Matteo e Giordano Nicola Giuseppe, nonché la riduzione dell’ammenda a carico della medesima società; rilevato che, sebbene i menzionati calciatori abbiano assunto, nei confronti dell’arbitro, un atteggiamento meritevole di aspra censura e di adeguata sanzione, questa C.D.T. ritiene di dover ridurre le punizioni, come quantificate dal Giudice Sportivo Territoriale, al fine che esse corrispondano all’effettività gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre, così come di seguito specificato, le squalifiche a carico dei calciatori: Cascella Fabio, al 31.12.2012; Giordano Matteo e Giordano Nicola Giuseppe, al 30.11.2010; di ridurre ad euro 700,00 l’ammenda a carico della società Club Gioventù Tramonti 85; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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