COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 212. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA BRUSCIANESE C.A.I VISCIANO FIESTA DEL 13.03.2010 – 2^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 212. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA BRUSCIANESE C.A.I VISCIANO FIESTA DEL 13.03.2010 – 2^ CAT La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Visciano Fiesta, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, dall’istruttoria compiuta da questa C.D.T., è emerso che la ricostruzione dei fatti, di cui al referto arbitrale, ha trovato piena conferma. Peraltro, i fatti contestati sono connotati da rilevante gravità, sia per la reiterazione delle ingiurie rivolte all’arbitro, sia per il calcio sferrato allo stesso ed, infine, perché l’aggressione non è continuata solo grazie all’intervento di altri tesserati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Visciano Fiesta.
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