COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 213. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA GREGORIANA I I LEONI PERSANO DEL 9.05.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 213. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA GREGORIANA I I LEONI PERSANO DEL 9.05.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Gregoriana in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti, e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.l.G.C. del 19.01.2010, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Primo Giudice, debbano pervenire, a mezzo fax o altro mezzo idoneo, o anche essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare, con obbligo di contestuale invio, sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell'ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale (in data 18.05.2010), ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 20.05.2010, ovvero ben oltre i termini temporali prescritti. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 33, commi 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Gregoriana.
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