COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 214. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DIRIGENTE SIG. FRANCESCO DI VIRGILIO, GARA JUNIOR DOMITIA I VOLTURNO FUTSAL DEL 27.02.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 14 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 214. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DIRIGENTE SIG. FRANCESCO DI VIRGILIO, GARA JUNIOR DOMITIA I VOLTURNO FUTSAL DEL 27.02.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo difensore legale, il reclamante, sig. Francesco Di Virgilio, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla puntuale istruttoria del procedimento, è emerso che a fine gara l’arbitro veniva colpito con un forte schiaffo all’orecchio. La circostanza veniva riportata dal direttore di gara in referto. Peraltro, il direttore di gara precisava, nel supplemento di rapporto della gara, di “essere stato colpito da un estraneo”. Questa C.D.T. nel corso dell’audizione dell’arbitro, gli ha evidenziato come egli, nel supplemento di gara, aveva specificato di essere stato colpito “da un estraneo”, per poi precisare di aver individuato tale estraneo nella persona del sig. Di Virgilio Francesco. Peraltro, nel verbale di pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano di Caserta, l’arbitro ha riferito di essere stato colpito da persona ignota, presso il campo di calcio. Ad integrazione della documentazione, è stata sottoposta, nel corso della stessa audizione, anche la dichiarazione del sig. Martiniello Carmine (censito a favore della società Volturno Futsal con la qualifica di Consigliere), che sostanzialmente dichiarava di essere stato il vero autore del gesto. Tuttavia, il direttore di gara precisava di aver riconosciuto il volto dell’aggressore nella persona del sig. Di Virgilio Francesco, in quanto lo stesso sarebbe stato condotto nel suo spogliatoio. Questa C.D.T., nella ricostruzione dei fatti, rileva le incongruenze già puntualizzate, quantomeno per quanto attiene alle dichiarazioni rese presso la struttura di pronto soccorso e nel supplemento del rapporto di gara. P.Q.M. DELl BERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dal sig. Francesco Di Virgilio, riducendo la sanzione dell’inibizione, a suo carico, a tutto il 27.02.2012; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata in misura ridotta di euro 65,00 dal nominato tesserato.
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