• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 37 del 21 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 27. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. DIEGO ARMANDO MARADONA (CALCIATORE): ART. 1 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO COLONNA (SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETA S.S.D. QUARTO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DOMENICO AMBROSIO (SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETA U.S.D. BOYS CAIVANESE): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ S.S.D. QUARTO ED U.S.D. BOYS CAIVANESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 37 del 21 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 27. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. DIEGO ARMANDO MARADONA (CALCIATORE): ART. 1 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO COLONNA (SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETA S.S.D. QUARTO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DOMENICO AMBROSIO (SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETA U.S.D. BOYS CAIVANESE): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ S.S.D. QUARTO ED U.S.D. BOYS CAIVANESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 aprile 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Signor Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 26 marzo 2010, protocollo 6203/1037, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,
OSSERVA:
alla riunione del 4 ottobre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Diego Armando Maradona, rappresentato e difeso dal suo assistente legale; il sig. Gianfranco Colonna, in proprio ed anche in nome e per conto della società Quarto. Si è preso atto, inoltre, dell’assenza degli altri deferiti, sig. Domenico Ambrosio e società Boys Caivanese, sebbene ritualmente convocati. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Diego Armando Maradona chiede di rendere dichiarazioni, eccependo: che effettivamente, a dicembre del 2008, in occasione del secondo periodo dei trasferimenti dell’anno sportivo 2008/2009 (ovvero, di due anni solari or sono), chiese il trasferimento dalla società Boys Caivanese alla società Quarto; che la prima lista consegnatagli era a titolo temporaneo; che. in seguito, il segretario della società Quarto, sig. Gianfranco Colonna, gli riferì che poteva essere oggetto di trasferimento a titolo definitivo; che in quel momento il segretario della società Boys Caivanese, sig. Domenico Ambrosio, gli consegnò la lista di trasferimento a titolo definitivo; che consegnò entrambe le liste alla società Quarto, nelle mani del già menzionato sig. Gianfranco Colonna; che prese parte alla gara del 4 gennaio successiva, Quarto-Boys Caivanese (ovvero, proprio tra le due società interessate: di provenienza e di destinazione); che solo successivamente a questa partecipazione a gara, a seguito del reclamo di quest’ultima società, apprese che il suo tesseramento fosse irregolare, essendo stata depositata la lista di trasferimento a titolo definitivo, che non era compatibile con il precedente suo tesseramento, anch’esso a titolo definitivo, a favore della Boys Caivanese; che non ha partecipato ad alcuna altra gara in quello stesso Campionato, né per l’anno sportivo successivo. Chiede di intervenire il sig. Gianfranco Colonna, segretario della società Quarto, il quale precisa: di aver effettivamente ricevuto le due liste di trasferimento dal calciatore, ma di non aver avuto, all’atto del deposito della lista (il giorno 17.12.2008), alcuna informazione in ordine alla posizione del calciatore in seno alla società Boys Caivanese; che, all’atto del deposito, al Comitato Regionale Campania, della lista di trasferimento a titolo temporaneo, relativa al sig. Diego Armando Maradona, avendo la società Quarto già otto calciatori (numero massimo consentito, per ogni singola stagione sportiva ed a favore di una singola società, di calciatori “in prestito”), trasferiti a titolo temporaneo, non avrebbe potuto tesserarlo, se non con la lista a titolo definitivo; di non essere in condizione di spiegarsi e di chiarire ai terzi come mai, sebbene avesse precedentemente dichiarato che non poteva tesserare il sig. Maradona a titolo di trasferimento temporaneo, per la motivazione innanzi sottolineata (ovvero, relativa agli otto calciatori, già acquisiti a titolo temporaneo dalla società Quarto medesima), successivamente depositò al C.R. Campania, così come risulta dai documenti agli atti del deferimento, la richiesta di trasferimento, anch’essa a titolo temporaneo, del calciatore Pugliese Rosario Gildo; infine, a conclusione della sua deposizione, il sig. Gianfranco Colonna conclude: “Non ricordo se la società Quarto ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, con il quale si deliberava la sanzione della perdita della gara con Comunicato Ufficiale n. 83 del 12.03.2009”. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, conclude per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e chiede: a) per il sig. Diego Armando Maradona, la sanzione della squalifica per mesi sei; b) per i sigg. Gianfranco Colonna e Domenico Ambrosio, la sanzione dell'inibizione per anni uno; c) per le società Quarto e Boys Caivanese, l'ammenda di euro 2.000,00 cadauna. L’avvocato difensore del deferito Diego Armando Maratona, conclude per il proscioglimento del calciatore ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione, in considerazione della buona fede dello stesso e della circostanza che, già di fatto, il calciatore ha scontato parte della sanzione, non partecipando a gare ufficiali per le stagioni 2008/2009 e 2009-2010. Il sig. Gianfranco Colonna chiede, per suo conto, la riduzione della sanzione, sia per la società, sia in proprio. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, la responsabilità dei sigg. Gianfranco Colonna e Domenico Ambrosio e delle società Quarto Boys Caivanese, ritiene che il deferimento sia parzialmente fondato. Quanto alla posizione soggettiva del calciatore Diego Armando Maradona, appare in assoluta evidenza il suo comportamento, costantemente ispirato alla lealtà sportiva. Invero, egli non ha mai, neppure in misura minima, omesso qualsiasi dettaglio, relativo alla vicenda in esame, neppure di quelli che, in qualche modo ed in qualche misura, potessero comportare un suo coinvolgimento, sia pure indiretto. D’altro canto, essendo risultato acclarato che il calciatore abbia consegnato, alla società Quarto, le due liste di trasferimento a lui intestate, sia quella a titolo temporaneo, sia quella a titolo definitivo, non poteva che competere alla società Quarto medesima l’interpretazione della norma specifica di riferimento e la conseguenziale opzione tra i due documenti di trasferimento, o, in terza ed unica corretta ipotesi, di evitare qualsiasi deposito di lista di trasferimento del calciatore stesso, non essendo alcuna delle due (né quella a titolo temporaneo, né quella a titolo definitivo) regolarmente depositabile, per i motivi già specificati. Non può, ad avviso di questa C.D.T., in alcuna misura ricollegarsi alle responsabilità del calciatore la circostanza che la società Quarto abbia depositato quella a titolo definitivo, a maggior ragione in quanto l’opzione, tra le due liste di trasferimento, era stata determinata dalla consapevolezza (che sussisteva per la società Quarto, ma non di certo può ipotizzarsi per il calciatore Maradona Diego Armando) che, a suo favore, la società medesima avesse già depositato, prima di quella del calciatore in argomento, altre otto liste di trasferimento a titolo temporaneo, numero massimo consentito, come già chiarito in precedenza. Questa C.D.T. ritiene, altresì, che sarebbe davvero corrispondente al brocardo “summum ius, summa iniuria” (che stigmatizza l’estremizzazione formale del diritto) una qualsiasi sanzione a carico del calciatore in parola, anche in considerazione della circostanza (di fatto, ma con incisive implicazioni in ordine all’acclaramento della sua buona fede e del suo senso di lealtà sportiva) che egli non abbia partecipato ad alcuna altra gara, oltre a quella alla quale, per singolarità fortuita, egli aveva preso parte, proprio contro la Boys Caivanese. Quanto alle sanzioni a carico degli altri deferiti, questa C.D.T. ritiene di dover, in rapporto alla gravità dei fatti contestati, procedere ad una diversa commisurazione, rispetto a quella richiesta dal Sostituto Procuratore Federale. In via specifica, questa C.D.T. determina le sanzioni, come di seguito indicato: per comportamento non conforme all’obbligo di lealtà sportiva, a carico del sig. Domenico Ambrosio, mesi tre di inibizione, per aver consegnato, in relazione ad un calciatore appena tesserato, dalla società Boys Caivanese, due liste di trasferimento, l’una a titolo definitivo (che egli era ben consapevole – tanto da proporre immediato reclamo, proprio per la posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore medesimo – non potesse essere considerata valida, nello stesso periodo dei trasferimenti), l’altra a titolo temporaneo; a carico della società Boys Caivanese, l’ammenda di euro 1.000,00; per irregolarità, aggravata dalla consapevolezza di aver già
depositato, presso il C.R. Campania, nello stesso periodo, otto trasferimenti a titolo temporaneo di calciatori, nonché in ragione dell’inescusabile non conoscenza della preclusione (in essere da lungo periodo e, dunque, non ignorabile) al doppio tesseramento definitivo di un calciatore, nello stesso periodo dei trasferimenti: mesi tre di inibizione a carico del segretario, sig. Gianfranco Colonna; l’ammenda di euro 1.000,00, a carico della società Quarto. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Gianfranco Colonna, segretario della società Quarto, e del sig. Domenico Ambrosio, segretario della società Boys Caivanese, mesi tre di inibizione ciascuno; a carico delle società Quarto e Boys Caivanese, l'ammenda di euro 1.000,00 ciascuna; di prosciogliere da ogni addebito, in quanto non responsabile di alcuna infrazione di natura disciplinare e di alcuna violazione dell’obbligo di lealtà sportiva, il calciatore Diego Armando Maradona.
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Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 27. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. DIEGO ARMANDO MARADONA (CALCIATORE): ART. 1 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO COLONNA (SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETA S.S.D. QUARTO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DOMENICO AMBROSIO (SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETA U.S.D. BOYS CAIVANESE): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; ART. 100, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ S.S.D. QUARTO ED U.S.D. BOYS CAIVANESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA."