COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 21 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 28. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. ANGELO CAPUTO (ISTRUTTORE DI GIOVANI CALCIATORI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETA CAPO PALINURO): ART. 1, COMMA 1; ART. 2, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 7, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPO PALINURO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 37 del 21 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 28. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. ANGELO CAPUTO (ISTRUTTORE DI GIOVANI CALCIATORI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETA CAPO PALINURO): ART. 1, COMMA 1; ART. 2, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 7, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPO PALINURO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 aprile 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Signor Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 20 gennaio 2010, protocollo 4127/1133, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,
OSSERVA:
alla riunione del 4 ottobre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Angelo Caputo, rappresentato e difeso dall’avvocato suo assistente legale. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Angelo Caputo, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il deferito, mesi cinque di inibizione. Inoltre, preso atto dell'assenza della società Capo Palinuro, sebbene ritualmente convocata, ritenendone provata la colpevolezza (in ragione del principio della responsabilità presunta, trattandosi di un tesserato non presidente), il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto l’ammenda di euro 1.000,00, sulla base della seguente motivazione (che si riferisce in primo luogo al sig. Angelo Caputo e, per il richiamato principio della responsabilità oggettiva, alla società di appartenenza): in quanto è stato accertato, dalla documentazione acquisita in atti dal collaboratore della Procura Federale, che il sig. Caputo Angelo, istruttore di giovani calciatori, tesserato per la nominata società, al termine della gara della Categoria Esordienti, Celle-Capo Palinuro, disputata il 3.04.2009 a Celle di Bulgheria, all’interno dello spogliatoio colpì il giovanissimo, adolescente calciatore Guida Davide, di anni 11, con schiaffi al volto e con un calcio alla schiena, sbattendolo, infine, dopo averlo sollevato, su una panca, procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni dieci. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; sottolineata la straordinaria gravità, in primis sotto il profilo etico-morale, del comportamento del sig. Angelo Caputo, aggressore – senza alcuna possibilità di giustificazione e con pervicace, insistita violenza – di un adolescente undicenne; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risultano, senza ombra di dubbio, le responsabilità del sig. Angelo Caputo e della società Capo Palinuro, ritiene che il deferimento sia fondato. Ritiene che, per l'effetto, debba essere confermata la sanzione, così come chiesta dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, a carico della società Capo Palinuro, per responsabilità oggettiva. Quanto al già sottolineato comportamento del sig. Angelo Caputo, questa C.D.T. ha giudicato la sanzione patteggiata assolutamente incongrua. Nel dichiarare, altresì, la propria incompetenza a decidere il prosieguo del merito del deferimento, questa C.D.T. rinvia alla riunione del 15 novembre 2010, previa rituale comunicazione alla Procura Federale e notifica al deferito di rinnovato atto di contestazione, innanzi a questo stesso Organo di Giustizia Sportiva, disponendo che esso sia formato da componenti che non abbiano partecipato alla riunione del 4 ottobre 2010. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico della società Capo Palinuro, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di euro 1.000,00; di rigettare la richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 C.G.S., così come formulata tra il deferito, sig. Angelo Caputo, ed il rappresentante della Procura Federale; di rinviare la decisione all’udienza del 15 novembre 2010, come specificato nella parte motiva, disponendo che il Collegio giudicante sia composto da membri, che non abbiano partecipato alla riunione del 4 ottobre 2010.
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