COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 04 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 28. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARlCO DEL SIG. NICOLA NICOLELLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.C. FORIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. FORIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO CASTAGNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BAIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS BAIA: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 04 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 28. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTlVA: A CARlCO DEL SIG. NICOLA NICOLELLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.C. FORIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. FORIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO CASTAGNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BAIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS BAIA: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 settembre 2010, che ha fatto seguito all'atto del deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 1° aprile 2010, protocollo 6351/581, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 18 ottobre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Leonardo Cotugno, che l'ha rappresentata in udienza, ed il sig. Pirro Salvatore – con delega di rappresentanza del sig. Domenico Castagna –, quest’ultimo anche in nome e per conto della società Aenaria (già Virtus Baia). Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Pirro Salvatore, nelle sue conclusioni ha chiesto, per i deferiti: mesi uno di inibizione a carico del sig. Domenico Castagna, nonché l’ammenda di euro 330,00, per la società Aenaria (già Virtus Baia). Rilevato, altresì, che non risulta, agli atti della Procura, provata in modo inoppugnabile l'avvenuta ricezione del deferimento, da parte della società Forio in epigrafe, nonché del presidente sig. Nicola Nicolella, in relazione al procedimento disciplinare in argomento, chiede il rinvio, al fine che sia acquisita la certezza della regolarità del contraddittorio. Questa C.D.T. preso atto della richiesta del rappresentante della Procura Federale, rinvia la seduta al 22.11.2010, alle ore 17.30. Rimette gli atti alla segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale per l'avviso di notifica e la convocazione delle parti. P.Q.M. DELIBERA di rinviare la discussione e la decisione alla seduta del 22.11.2010, ore 17.30; rimette gli atti alla segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale, per l'avviso di notifica e la convocazione delle parti.
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