COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 33. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANGELO CAPUTO (ISTRUTTORE DI GIOVANI CALCIATORI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETA CAPO PALINURO): ART 1, COMMA 1; ART. 2; COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 7, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPO PALINURO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 33. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANGELO CAPUTO (ISTRUTTORE DI GIOVANI CALCIATORI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETA CAPO PALINURO): ART 1, COMMA 1; ART. 2; COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 7, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPO PALINURO: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 12, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 aprile 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Signor Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 20 gennaio 2010, protocollo 4127/1133, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: con delibera n. 28 DEF.TO P.F., relativa alla riunione del 4 ottobre 2010, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 21.10.2010, pag. 664, questa C.D.T., nell’infliggere, a carico della società Capo Palinuro, la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00, aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulata e concordata dal deferito, sig. Angelo Caputo, con l’assenso del rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore aw. Alfredo Sorbo. Nella richiamata riunione, questa C.D.T. aveva, altresì, disposto di rinviare la decisione all'udienza del 15.11.2010, sancendo che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda, successiva riunione, dovesse essere composto da membri, che non avessero partecipato alla richiamata riunione del 4 ottobre 2010. Al riguardo, deve sottolinearsi, in via preliminare, che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda riunione, è effettivamente composto da membri, nessuno dei quali ha partecipato alla prima, già citata udienza del 4 ottobre 2010. Tanto premesso, alla riunione del 15 novembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza, ed il sig. Angelo Caputo, assistito – con procura speciale – dall’assistente legale. Le parti si sono riportate alle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale e versate in atti. Si è, quindi, proceduto nella disamina della vicenda. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il sig. Angelo Caputo, la sanzione dell'inibizione per mesi dieci, in quanto è stato accertato, dalla documentazione acquisita in atti dal collaboratore della Procura Federale, che il sig. Caputo Angelo, istruttore di giovani calciatori, tesserato per la nominata società, al termine della gara della categoria Esordienti, Celle-Capo Palinuro, disputata il 3.04.2009 a Celle di Bulgheria, all’interno dello spogliatoio colpì il giovanissimo, adolescente calciatore Guida Davide, di anni 11, con schiaffi al volto e con un calcio alla schiena,sbattendolo, infine (dopo averlo fisicamente sollevato), su una panca, procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni dieci. In apertura del dibattimento ha preso la parola l'assistente legale del deferito, il quale, nel prendere atto della richiesta del sostituto Procuratore Federale e riportandosi alla depositata memoria difensiva, chiede l’applicazione del minimo edittale. La C.D.T. si riserva. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta del 20 dicembre 2010, ritiene che appare, senza alcuna possibilità di individuare una circostanza attenuante, assolutamente grave la condotta del deferito Angelo Caputo (e che aveva già determinato la decisione del precedente Collegio a respingere la richiesta di patteggiamento), non solo alla luce dei principi dell'ordinamento sportivo, ma, più in generale, nell'ottica di un comportamento che non è solo contrario a norme imperative, ma anche e soprattutto ad un'etica comportamentale, a maggior ragione ad opera di un soggetto al quale sono affidati giovani calciatori e nel quale le famiglie e la collettività ripongono particolare "fiducia". Il Caputo, violando tale fiducia, ha esercitato un’inusitata violenza a carico del giovane calciatore, davvero inconsueta ed ingiustificabile, sol che si pensi alla giovane età di quest'ultimo. Tale grave condotta comporta, inevitabilmente, una declaratoria di responsabilità, ai sensi degli art. 1, comma 1; art. 2, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto dei quali questo Collegio ritiene di dover infliggere al sig. Angelo Caputo la sanzione dell’ inibizione di anni uno. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Angelo Caputo, la sanzione dell’inibizione di anni uno.
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