COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 34. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FABIO GIARLETTA (CALCIATORE ATTUALMENTE SVINCOLATO): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO SECCITTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART. 1, COMMA 1, DEL CODEDICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 34. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FABIO GIARLETTA (CALCIATORE ATTUALMENTE SVINCOLATO): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO SECCITTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART. 1, COMMA 1, DEL CODEDICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 novembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 10 giugno 2010, protocollo 8756/469, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 15 novembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza, ed il deferito, sig. Crescenzo Sellitto, presidente, all’epoca dei fatti, della società A.S. Rota Virtus. Preliminarmente, si dà atto della presenza del sig. Crescenzo Sellitto, per il quale la Commissione procede a rettifica dell’errore materiale, nella trascrizione del cognome e nome nell’atto di deferimento della Procura Federale medesima, individuandolo con documento di riconoscimento n. AN 0572487, rilasciato dal Comune di Mercato San Severino. Viene data lettura del capo di contestazione al sig. Crescenzo Sellitto, il quale dichiara di non aver mai curato personalmente le pratiche sportive della società e che colui che ha sempre operato per la società medesima deve individuarsi nel vice presidente, sig. Gerardo Citro, al quale il presidente Sellitto aveva conferito mandato e delega espressa a sottoscrivere ogni atto. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto della dichiarazione resa dal deferito presente, nonché dell’assenza dei deferiti, Fabio Giarletta e società Futsal Meridiana, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Fabio Giarletta, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico del sig. Sellitto Crescenzo, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società A.S. Virtus Rota: la sanzione dell’ammenda di euro 500,00; a carico della società A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T. si riserva. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare il 20 dicembre 2010, ritiene che appare obiettivamente significativa la condotta dei deferiti: il calciatore Fabio Giarletta, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S. Rota Virtus, mentre era tesserato per diversa società sportiva; il sig. Crescenzo Sellitto, nella sua qualità di presidente della società A.S. Rota Virtus, per aver richiesto il tesseramento del calciatore Fabio Giarletta, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche, finalizzate ad individuare la sussistenza di possibili impedimenti, in ordine al tesseramento stesso; la società A.S,. Rota Virtus, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio presidente; la società A.S.D. Futsal Meridiana, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati, o ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse (ovvero, della Futsal Meridiana), ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, a seguito di un’approfondita disamina, questa C.D.T. ritiene eque e conformi ad una giusta corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la relativa pena le sanzioni, di seguito specificate, valutate idonee ad una doverosa gradazione delle rispettive responsabilità: a carico del calciatore, sig. Fabio Giarletta, attualmente svincolato, la sanzione della squalifica per mesi due (in ragione della circostanza della sua certa consapevolezza dell’irregolarità del suo comportamento), con decorrenza dal giorno del suo eventuale, nuovo tesseramento nell’ambito della F.I.G.C.; a carico del sig. Crescenzo Sellitto, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S. Rota Virtus, l’inibizione per giorni venti; a carico della società A.S. Rota Virtus, la sanzione dell’ammenda di euro 200,00; a carico dell’A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione dell’ammenda di euro 200,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del calciatore, sig. Fabio Giarletta, attualmente svincolato, la squalifica per mesi due, con decorrenza dal giorno del suo eventuale, nuovo tesseramento nell’ambito della F.I.G.C.; a carico del sig. Crescenzo Sellitto, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S. Rota Virtus, l’inibizione per giorni venti; a carico della società A.S. Rota Virtus, la sanzione dell’ammenda di euro 200,00; a carico dell’A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione dell’ammenda di euro 200,00.
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