COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 35. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FABIO FORMICA (CALCIATORE ATTUALMENTE SVINCOLATO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO SECCITTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 35. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FABIO FORMICA (CALCIATORE ATTUALMENTE SVINCOLATO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DEL SIG. CRESCENZIO SECCITTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 4, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. ROTA VIRTUS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL MERIDIANA: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 3 novembre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 7 giugno 2010, protocollo 8660/468, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 15 novembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, nella persona del Sostituto avv Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza, ed il deferito, sig. Crescenzo Sellitto, presidente, all’epoca dei fatti, della società A.S. Rota Virtus. Preliminarmente, si dà atto della presenza del sig. Crescenzo Sellitto, per il quale la Commissione procede a rettifica di errore materiale nella trascrizione del cognome e nome nell’atto di deferimento della Procura Federale medesima, individuandolo con documento di riconoscimento n. AN 0572487, rilasciato dal Comune di Mercato San Severino. Viene data lettura del capo di contestazione al sig. Crescenzo Sellitto, il quale dichiara di non aver mai curato personalmente le pratiche sportive della società e che colui che ha sempre operato per la società medesima deve individuarsi nel vice presidente, sig. Gerardo Citro, al quale il presidente Sellitto aveva conferito mandato e delega espressa a sottoscrivere ogni atto. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto della dichiarazione resa dal deferito presente, nonché dell’assenza dei deferiti Fabio Formica e società Futsal Meridiana, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Fabio Formica, la sanzione della squalifica per una giornata di gara; a carico del sig. Sellitto Crescenzo, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società A.S. Virtus Rota, la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00; a carico della società A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione dell’ammenda di euro 300,00. La C.D.T. si riserva. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare il 20 dicembre 2010, ritiene che appare obbiettivamente significativa la condotta dei deferiti: il calciatore Fabio Formica, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S. Rota Virtus, mentre era tesserato per diversa società sportiva; il sig. Crescenzo Sellitto, nella sua qualità di presidente della società A.S. Rota Virtus, per aver richiesto il tesseramento del calciatore Fabio Formica, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche, finalizzare ad individuare la sussistenza di possibili impedimenti, in ordine al tesseramento stesso; la società A.S,. Rota Virtus, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio presidente; la società A.S.D. Futsal Meridiana, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati, o ai soggetti che, comunque, abbiano svolto attività nel suo interesse (ovvero, della Futsal Meridiana), ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, a seguito di un’approfondita disamina, questa C.D.T. ritiene eque e conformi ad una giusta corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la relativa pena le sanzioni, di seguito specificate, valutate idonee ad una doverosa gradazione delle rispettive responsabilità: a carico del calciatore, sig. Fabio Formica, attualmente svincolato, la sanzione della squalifica per mesi uno, aggiuntivi, rispetto alla squalifica per mesi due, di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011; a carico del sig. Crescenzio Sellitto, l’inibizione per giorni dieci, aggiuntivi, rispetto a quella per giorni venti, di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011; a carico della società A.S. Rota Virus la sanzione dell’ammenda di euro 100,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011; a carico della società A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione di euro 100,00, aggiuntiva, rispetto a quella di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere sig. Fabio Formica, attualmente svincolato, la sanzione della squalifica per mesi uno, aggiuntivi, rispetto alla squalifica per mesi due, di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011; a carico del sig. Crescenzio Sellitto, l’inibizione per giorni dieci, aggiuntivi, rispetto a quella per giorni venti, di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011; a carico della società A.S. Rota Virtus la sanzione dell’ammenda di euro 100,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011; a carico della società A.S.D. Futsal Meridiana, la sanzione di euro 100,00, aggiuntiva, rispetto a quella di cui al deferimento n. 34 – 2010/2011..
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