COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 38. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARlCO DEL SIG. SULCA ACUNA CARLOS (CALCIATORE): ART. 1,COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMA 11 BIS, N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 38. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARlCO DEL SIG. SULCA ACUNA CARLOS (CALCIATORE): ART. 1,COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMA 11 BIS, N.O.I.F. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’11 ottobre 2010, che ha fatto seguito all'atto dl deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 17 febbraio 2010, protocollo 4954/730, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione dell’8 novembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Leonardo Cotugno, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Sulca Acuna Carlos, rappresentato e difeso dal suo assistente legale. All’atto della contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Leonardo Cotugno, il legale del sig. Sulca Acuna Carlos chiede di rendere dichiarazioni, eccependo: che l’associazione sportiva United Colours of Futsal, così come si evince dal suo Statuto, s’interessa del disagio sociale ed, in particolare, di sostenere gli extra-comunitari, a favore dei quali si attiva, ai fini di una positiva integrazione sul territorio; che, In tal senso, l’associazione sportiva si preoccupa di curare la documentazione burocratica, necessaria per la partecipazione dei calciatori, per l’appunto extra-comunitari, al Campionato di Serie D di Calcio a Cinque. Inoltre, il calciatore Sulca Acuna Carlo dichiara che non è ancora in grado di leggere la lingua italiana. A questo punto, interviene il Rappresentante della Procura Federale, avv. Leonardo Cotugno, per le sue conclusioni. Egli chiede che sia inflitta, a carico del deferito, la squalifica per mesi sei, per aver il sig. Sulca Acuna Carlos falsamente affermato, nella dichiarazione preliminare al tesseramento a favore della società United Colours of Futsal, di non essere stato tesserato per alcuna società di Federazione calcistica estera. L’assistente legale del calciatore, in relazione al procedimento disciplinare in argomento, chiede il proscioglimento, in ragione delle alte motivazioni sociali dell’attività dell’associazione sportiva in parola e dell’assoluta ignoranza della lingua italiana, da parte del calciatore deferito. La Commissione si riserva. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare il 20 dicembre 2010, osserva: dalla istruttoria e dalle dichiarazioni del sig. Sulca Acuna Carlos è emerso che effettivamente egli non è in condizioni di comprendere la lingua italiana, né in forma scritta, né in forma parlata. È emerso, altresì, che a favore della società United Colours of Futsal, per la quale il Sulca si era tesserato, il calciatore non ha disputato alcuna gara, ormai da oltre un anno. Sulla base delle esposte considerazioni, appare obiettivamente credibile e verosimile l’inconsapevolezza del calciatore, in conseguenza della sua ignoranza sia della lingua italiana, sia delle norme di tesseramento e del Codice di Giustizia Sportiva. Nella doverosa considerazione delle rappresentate, significative circostanze attenuanti, questa C.D.T. ritiene congruo infliggere, a carico del calciatore Sulca Acuna Carlos, una squalifica contenuta – sia rispetto alla richiesta formalizzata dal rappresentante della Procura Federale, sia in rapporto a precedenti casi analoghi – entro limiti temporali, commisurati sulla base delle esposte considerazioni. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di squalificare il calciatore Sulca Acuna Carlos fino al 31.12.2010.
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