COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 40. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. MARCO NAPPO (A.E. DELLA SEZIONE A.I.A. DI TORRE DEL GRECO): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 40. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. MARCO NAPPO (A.E. DELLA SEZIONE A.I.A. DI TORRE DEL GRECO): ART 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell’11 ottobre 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 26 aprile 2010, protocollo 7075/154, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 20 dicembre 2010 è presente: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Leonardo Cotugno, che l’ha rappresentata in udienza ed il sig. Marco Nappo, A.E. della sezione A.I.A. assistito dal proprio Presidente di Sezione, Arbitro Benemerito Antonio D’Antonio. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal deferito sig. Marco Nappo, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il deferito, la sanzione dell’inibizione di giorni cinque. La C.D.T. ha preso in esame la posizione, sotto il profilo soggettivo, del sig. Marco Nappo, chiamato a rispondere delle violazioni delle norme in epigrafe indicate. Rileva, altresì, che l’arbitro effettivo, sig. Marco Nappo, previa espressa ammissione di responsabilità, ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale la sanzione, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., nella misura di cinque giorni di inibizione. Questa Commissione, preliminarmente, concorda in ordine al patteggiamento proposto dall’incolpato, anche in ragione della circostanza che l’arbitro Nappo ha proceduto ad un atto di significativa e rilevante resipiscenza, sottolinenando di aver agito per “mera dimenticanza” e senza “alcun dolo”, assicurando che, “per il futuro… eviterà ogni ulteriore comportamento, che possa far ravvisare estremi di violazioni”. Rileva, altresì, che i fatti contestati integrino anche la responsabilità diretta e soggettiva dell’arbitro effettivo Marco Nappo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché dell’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico dell’arbitro effettivo sig. Marco Nappo, la sanzione dell’inibizione di giorni cinque, così come patteggiata ai sensi dell’art. 23.
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