COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO I SARNESE 1926 DEL 7.11.2010 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO I SARNESE 1926 DEL 7.11.2010 – ECCELLENZA La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, dalla corposa documentazione presentata dalla società reclamante e da un’attenta disamina del referto arbitrale, si evince con chiarezza che il gesto dell’allenatore, sig. Adinolfi Vincenzo, di calciare il pallone a fine gara, sia stato fatto senza alcuna intenzione di colpire l’assistente dell’arbitro. Invero, è risultato provato che il nominato allenatore aveva – quale mero gesto di stizza e senza assolutamente alcuna intenzione di compiere un gesto, anche semplicemente irriguardoso, nei confronti di uno dei tre ufficiali di gara – dato un calcio al pallone, scagliandolo contro la panchina della propria stessa squadra. Per un caso fortuito, non di certo controllabile, né determinabile dall’allenatore medesimo, il pallone era rimbalzato, per “carambola”, sulla gamba di uno dei due assistenti ufficiali. Di conseguenza, la sanzione deve essere rideterminata, mediante doverosa derubricazione dell’atto, in quanto privo, in assoluto, di qualsiasi intenzionalità offensiva, o di mancanza di riguardo, nei confronti di chicchessia, non essendo – in una serena valutazione obiettiva – ipotizzabile quale potesse risultare la traiettoria (si ribadisce: di rimbalzo, e neppure contro una superficie estesa, ma contro una panchina) del pallone. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Calpazio, di ridurre al 3.12.2010 la sanzione, determinata dal G.S.T., a carico dell’allenatore, sig. Adinolfi Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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