COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CERVINO – GARA REAL CERVINO I E. ZUPO DEL 24.10.2010 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CERVINO – GARA REAL CERVINO I E. ZUPO DEL 24.10.2010 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, il comportamento del calciatore dell’Aquila Luigi deve ritenersi equamente sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale, né la società reclamante ha prodotto documentazione idonea a confutare, sia pure parzialmente, quanto riferito dall’arbitro nel suo referto, che configura fonte privilegiata di prova, come da costante giurisprudenza calcistica. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo presentato dalla società Real Cervino; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Cervino.
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