COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN VITO POSITANO – GARA SAN VITO POSITANO I CALCIO SAVOIA DEL 31.10.2010 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Dicembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN VITO POSITANO – GARA SAN VITO POSITANO I CALCIO SAVOIA DEL 31.10.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 55, del
18.11.2010, alla pagina 931; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentito l’arbitro della gara, osserva, in via preliminare, di non aver potuto soddisfare la richiesta di audizione della società reclamante, in quanto essa non si è fatta rappresentare, mediante idonea delega, da un dirigente legittimato all’audizione medesima. Nel merito del reclamo, questa C.D.T. ha proceduto ad accurata disamina della probante documentazione, prodotta dalla società reclamante. Da essa si rileva, sul piano di una serena valutazione, un grado di responsabilità dei tesserati obiettivamente meno grave e ridimensionato, rispetto a quello, di cui alla commisurazione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale. Tanto premesso, questa C.D.T., nel rispetto del principio, di cui alla giurisprudenza calcistica, da essa costantemente osservato e rispettato, della doverosa corrispondenza tra la sanzione e l’effettiva gravità delle infrazioni commesse, riduce, come di seguito specificato, le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure: inibizione, a carico dei dirigenti, sigg. Savino Ferdinando e Mandara Raffaele, fino al 30.10.2011; squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Cuomo
Federico, fino al 31.01.2012; di confermare nel resto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società San Vito Positano, di ridurre, così come di seguito indicato, le sanzioni, determinate dal G.S.T.: a carico dei dirigenti, sigg. Savino Ferdinando e Mandara Raffaele, l’inibizione fino al 30.10.2011; a carico dell’allenatore, sig. Cuomo Federico, la squalifica fino al 31.01.2012; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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