COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 11 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STABIA FRIENDS – GARA FUTURANSA NOCERA 2006 I STABIA FRIENDS DEL 22.01.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 11 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STABIA FRIENDS – GARA FUTURANSA NOCERA 2006 I STABIA FRIENDS DEL 22.01.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di natura temporale, che determina l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo all’impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione della squalifica per tre giornate di gare, a carico del calciatore Gennaro Santarpia, il quale, a fine gara, si portava vicino all’arbitro rivolgendogli una frase ingiuriosa e minacciosa. Questa C.D.T. giudica di dover confermare la squalifica, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del nominato calciatore, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara (tenuto anche conto della sua qualifica di Capitano), sia in quanto la documentazione depositata presso questa C.D.T. dalla società reclamante non si appalesa chiarificatrice, per quel che riguarda la posizione disciplinare del calciatore medesimo. Per quanto attiene alle altre due doglianze, di cui al reclamo (richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Rosario La Penna, nonché dell’assistente di parte, sig. Mario Guida), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 21.02.2011. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Stabia Friends nella parte riguardante la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gennaro Santarpia; di rinviare alla seduta del 21.02.2011 la decisione sugli altri summenzionati due aspetti, previa la cennata audizione dell’arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it