COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING LIVERI – GARA SPORTING LIVERI I SAN BIAGIO ARZANO DELL’8.01.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING LIVERI – GARA SPORTING LIVERI I SAN BIAGIO ARZANO DELL’8.01.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27.01.2011, alla pagina 1576; letto il reclamo, presentato con due atti distinti, in ragione della pubblicazione delle sanzioni impugnate sui Comunicati Ufficiali nn. 78 del 13.01.2011 e 80 del 20.01.2011 del C.R. Campania; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve premettersi che, a seguito di puntuale audizione del direttore di gara sono risultati confermati gli addebiti disciplinari che l’arbitro ha individuato, sul terreno di giuoco, a carico del calciatore Riccardo Parente. Dalle dichiarazioni rese dall’arbitro, nel corso della medesima audizione presso questa C.D.T., è emerso che, per via delle condizioni ambientali, incompatibili con un sereno svolgimento della gara, essa è proseguita soltanto pro-forma, avendone l’arbitro fatta anche espressa menzione al capitano della squadra ospitata. Questa Commissione ritiene di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la squalifica a carico del calciatore Riccardo Parente fino all’8.04.2011 in considerazione della concomitanza del comportamento censurabile del nominato calciatore, avvenuto nella stessa circostanza temporale dell’ammonizione a carico del calciatore Mario Nappi (capitano) e, quindi, a gara da ritenere ancora in pieno svolgimento. Tuttavia, questa C.D.T., avendo rilevato dagli atti alcune contraddizioni sulle circostanze riportate dall’arbitro tra la precedente audizione davanti al Giudice Sportivo Territoriale e quelle rese, successivamente, nel corso dell’audizione presso questa medesima C.D.T., ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo, per quel che concerne la sanzione accessoria pecuniaria, in ragione delle contraddizioni emerse, nel corso del giudizio, relativamente alla presenza della forza pubblica ed alla notifica, ad entrambe le società, del prosieguo della gara soltanto pro-forma. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sporting Liveri, la riduzione della sanzione accessoria pecuniaria ad euro 50,00; di confermare, a suo carico, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la squalifica del calciatore Riccardo Parente fino all’8.04.2011; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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