COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 67. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STABIA FRIENDS – GARA FUTURANSA NOCERA 2006 I STABIA FRIENDS DEL 22.01.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 67. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STABIA FRIENDS – GARA FUTURANSA NOCERA 2006 I STABIA FRIENDS DEL 22.01.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 88, dell’11.02.2011, alla pagina 1787; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, in relazione al reclamo presentato dalla società in epigrafe, con il quale era stata chiesta la riduzione della squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale all’allenatore, sig. Rosario La Penna, nonché all’assistente di parte, sig. Mario Guida, entrambi sanzionati fino al 21.05.2011; esaminati gli atti e la documentazione allegata; tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’arbitro, che, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha confermato “in toto” quanto specificato nel referto di gara; considerate l’assenza di valida documentazione e l’insussistenza di prove a discarico, a favore della società reclamante ed a sostegno della sua tesi difensiva; tanto premesso, questa C.D.T. giudica congrue, anche sotto il profilo della quantificazione, le impugnate squalifiche, inflitte dal G.S.T. a carico dei nominati allenatore ed assistente di parte. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Stabia Friends; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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