COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I CASAGIOVE FUTSAL CLUB DEL 15.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I CASAGIOVE FUTSAL CLUB DEL 15.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17.02.2011, alla pagina 1869; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva prodotto rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, in relazione al reclamo presentato dalla società in epigrafe, con il quale era stata chiesta la riduzione della squalifica per otto giornate di gare, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calcettista Alfonso Lanni, nonché la riduzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Paolo Carino, sanzionato fino al 14.01.2014; esaminati gli atti e la documentazione allegata; preso atto delle dichiarazioni rese dall’arbitro, che, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha confermato tutto quanto indicato nel referto arbitrale, in relazione ai due tesserati, innanzi specificati; tanto premesso, per motivi di congruità ed equità, al fine di una commisurazione corrispondente all’effettiva gravità dell’infrazione da lui commessa, ritiene poter ridurre l’inibizione a carico del menzionato dirigente, sig. Paolo Carino, fino al 30.06.2013. Viceversa, invece, valuta di dover confermare sia la squalifica a carico del calcettista Alfonso Lanni, in quanto, oltre aver sferrato uno schiaffo ad un calciatore, colpiva anche un dirigente avversario con un calcio allo stomaco, sia l’ammenda a carico della medesima società. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Maleventum, di ridurre al 30.06.2013 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Paolo Carino; di confermare la squalifica a carico del calcettista Paolo Carino e la sanzione dell’ammenda a carico della medesima società; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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