COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 10 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA SOCCAVO CALCIO I UOMO NUOVO NAPOLI DEL 6.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 10 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA SOCCAVO CALCIO I UOMO NUOVO NAPOLI DEL 6.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: preliminarmente, questa C.D.T. prende atto della dichiarazione di colpa, assunta a verbale, del calciatore Marco Costagliola e dispone lo stralcio, relativo all'impugnazione del provvedimento del Giudice di prima istanza, riferita alla sanzione della squalifica a carico del calciatore Fabio Calise. Al riguardo, questa C.D.T valuta di dover ridurre la sanzione della squalifica, a carico del menzionato calciatore, a quattro giornate di gara, al fine della corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la conseguenziale sanzione. Per quanto attiene, poi, alla successiva doglianza, di cui al reclamo (richiesta di annullamento della squalifica, a carico del calciatore Graziano Scatola), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 21.03.2011. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Fabio Calise; di rinviare alla seduta del 21.03.2011 la decisione sull’altro summenzionato aspetto, previa la cennata audizione dell'arbitro; di disporre la convocazione della reclamante (senza ulteriore avviso) per le ore 17.30 del giorno medesimo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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