COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 84. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI I CICCIANO DEL 9.01.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
84. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI I CICCIANO DEL 9.01.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell'atto. Invero, dalla lettura del reclamo proposto, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto specificato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Deve precisarsi, per quel che concerne la quantificazione della sanzione, che la squalifica, inflitta dal Giudice di prime cure, appare equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi, in considerazione anche della qualifica di capitano, che il calciatore Francesco Santarpia rivestiva nella circostanza, il che gli imponeva di fornire un doveroso esempio di sportività e di senso di responsabilità.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Anacapri; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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