COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 85. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VITULAZIO – GARA VITULAZIO I PRO AKERY 1926 DEL 26.02.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
85. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VITULAZIO – GARA VITULAZIO I PRO AKERY 1926 DEL 26.02.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, preliminarmente osserva: per quanto attiene alla richiesta riferita alla società Pro Akery 1926, rileva l’inammissibilità dell’istanza, in quanto non risulta, agli atti, la prova dell’invio del reclamo alla società controparte, il che configura obbligo ineludibile, allorquando si proponga reclamo relativo alla società controparte. A quest’ultima, invero, non può essere negato il diritto alle eventuali controdeduzioni. In relazione, poi, alle altre richieste, questa C.D.T. dispone, in ragione dell’urgenza, lo stralcio, in ordine all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione del provvedimento di squalifica per quattro giornate di gare, a carico del calciatore Michele Giuliano. Al riguardo, questa C.D.T. giudica di dover confermare la sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al suddetto calciatore, sia in ragione dell’equità della sua commisurazione, rispetto all’entità dei fatti commessi, sia in quanto dalla documentazione depositata, presso questa C.D.T., dalla medesima società reclamante, non emerge alcun elemento idoneo a determinare una riduzione dell’impugnata sanzione. Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (istanza di ridimensionamento dell'ammenda a carico della società reclamante), questa Commissione dispone il rinvio alla seduta del 28.03.2011, in ordine alla quale riunione convoca fin d'ora, per le ore 17.00,
senza ulteriore avviso, la società reclamante, che ha espressamente chiesto di essere sentita. Dispone, infine, la convocazione del direttore di gara, esclusivamente per quanto attiene all'innanzi indicata ammenda. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Vitulazio, nella parte riguardante la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Michele Giuliano; di dichiarare inammissibile l’istanza relativa alla società Pro Akery 1926; di rinviare alla seduta del 28.03.2011, alle ore 17.00, previa audizione della società reclamante (senza ulteriore avviso), nonché previa la cennata audizione dell’arbitro, la decisione in ordine alla richiesta di riduzione dell'ammenda; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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