COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BORTOLOTTI PAOLO, tess. A.S.D. Sport Side, sig. REGGIANI ROBERTO, Presidente A.S.D. Sport Side, già A.S.D. Sportlands, A.S.D. SPORT SIDE, già A.S.D. SPORTLANDS – Calcio a 5 e A.C.D. SOLIGNANO S.S.D. – II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BORTOLOTTI PAOLO, tess. A.S.D. Sport Side, sig. REGGIANI ROBERTO, Presidente A.S.D. Sport Side, già A.S.D. Sportlands, A.S.D. SPORT SIDE, già A.S.D. SPORTLANDS – Calcio a 5 e A.C.D. SOLIGNANO S.S.D. – II^ cat. Con nota 21.10.2010 N. 2349/763, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BORTOLOTTI PAOLO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per SPORTLANDS, ora SPORT.SIDE, mentre era ancora tesserato per la società SOLIGNANO; - il sig. REGGIANI ROBERTO, Presidente della Soc. SPORTLANDS, ora SPORT.SIDE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BORTOLOTTI PAOLO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società SOLIGNANO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società SPORTLANDS, ora SPORT.SIDE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. BORTOLOTTI ed il sig. REGGIANI, anche a nome dell’A.S.D. SPORT SIDE hanno fatto pervenire una memoria in cui fanno presente che la richiesta di tesseramento venne a suo tempo inviata sulla convinzione che l’A.C.D. SOLIGNANO S.S.D. aesse provveduto, come promesso, allo svincolo del calciatore : ciò che non avvenne. Non vi era volontà, da nessuna delle parti, di trattenere o tesserare giocoforza il calc. Bortolotti. Appena riaperte le liste di trasferimento, l’A.C.D. SOLIGNANO S.S.D. formalizzò il trasferimento del calciatore all’A.S.D. SPORTLANS. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BORTOLOTTI PAOLO, la inibizione per mesi 3 del sig., REGGIANI ROBERTO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. SPORT SIDE, già SPORTLANDS, e l’ammenda di € 150 per l’A.C.D. SOLIGNANO S.S.D. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BORTOLOTTI e dal sig. REGGIANI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C.D. SOLIGNANO S.S.D. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. SPORT SIDE, già SPORTLANDS ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BORTOLOTTI PAOLO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. REGGIANI ROBERTO , Presidente dell’A.S.D. Sport Side, già Sportlands, la inibizione per mesi 1, all’A.C.D. SOLIGNANO S.S.D. l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. SPORT SIDE, già SPORTLANDS, l’ammenda di € 300.
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