COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING VALBIDENTE Avverso squalifica per 3 giornate del calc. BARCHI ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara ROCCHIGIANA – SPORTING VALBIDENTE del 9.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING VALBIDENTE Avverso squalifica per 3 giornate del calc. BARCHI ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara ROCCHIGIANA – SPORTING VALBIDENTE del 9.10.2010 L’A.S.D. SPORTING VALBIDENTE , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. BARCHI non ha offeso l’arbitro, “invitandolo semplicemente a fumare di meno, ovviamente in senso metaforico”, diversamente da un giocatore della squadra avversaria che gli ha rivolto esplicite ripetute offese al’uscita del campo e non è stato sanzionato. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; preso atto che dal referto di gara si rileva che il calc. BARCHI, espulso per somma di ammonizioni, abbandonando il terreno di gioco indirizzava all’arbitro una frase irriguardosa, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. BARCHI ALBERTO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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