COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BORGO TULIERO Avverso squalifica all’11.11.2010 all. BOSI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 14 del 14.10.2010 gara PONTICELLI – BORGO TULIERO del 9.10.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BORGO TULIERO Avverso squalifica all’11.11.2010 all. BOSI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 14 del 14.10.2010 gara PONTICELLI – BORGO TULIERO del 9.10.2010
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. (Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica sino ad un mese per tecnici e massaggiatori). La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. BORGO TULIERO e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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