COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. PONTEVECCHIO Avverso ammenda € 300 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 13 del 14.10.2010 gara FOSSOLO – PONTEVECCHIO del 10.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. PONTEVECCHIO Avverso ammenda € 300 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 13 del 14.10.2010 gara FOSSOLO - PONTEVECCHIO del 10.10.2010 L’A.P.D. PONTEVECCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) le offese l’arbitro può averle sentite, ma noi in quella porta ci difendevamo; 2) al campo Fossolo è impossibile controllare tutti i passanti. Noi giocavamo in trasferta e la forza pubblica o il controllo toccava al Fossolo; 3) i tifosi hanno effettivamente acceso un fumogeno, ma fuori sotto gli alberi e in campo è venuto solo un po’ di fumo; quando è stato chiesto di smetterla, lo hanno fatto. L’ammenda sembra eccessiva e, scusandosi, ne chiede la riduzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) sostenitori dell’A.P.D.PONTEVECCHIO rivolgevano offese nei confronti dei calciatori avversari; 2) gli stessi, successivamente, facevano scoppiare alcuni petardi, fuori dal recinto di gioco, in corrispondenza della recinzione del campo, nelle vicinanze della porta della squadra avversaria; 3) sostenitori dell’A.P.D. PONTEVECCHIO, al di fuori del recinto di gioco, vicinissimi alla rete di recinzione, dietro la porta del FOSSOLO, accendevano un fumogeno; - valutato, comunque, che il deplorevole comportamento dei suddetti sostenitori dell’A.P.D. PONTEVECCHIO possa essere punito con una ammenda più contenuta, d e l i b e r a di ridurre a € 200 l’ammenda a carico dell’A.P.D. PONTEVECCHIO, Nulla dispone per la tassa, non versata.
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