COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA Avverso squalifica al 30.6.2013 calc. JALYL WALID delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 15 del 20.10.2010 gara CAMPAGNOLA – S.PELLEGRINO EVERTON del 9.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA Avverso squalifica al 30.6.2013 calc. JALYL WALID delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 15 del 20.10.2010 gara CAMPAGNOLA – S.PELLEGRINO EVERTON del 9.10.2010 L’A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, ritenendo la squalifica eccessiva “perché non tiene conto della giovane età del ragazzo, che inoltre si professa innocente ed afferma di non aver colpito il petto dell’arbitro con uno sputo. Se, in ogni caso, il calciatore si fosse macchiato di questa grave colpa, riteniamo comunque che la punizione inflitt al ragazzo sia tale da non permettergli di dimostrare sul campo di aver compreso l’errore commesso. Avremmo, pertanto, accettato e compreso la scelta di una punizione che gli facesse capire il suo eventuale errore, ma senza per questo chiudergli, in via pressoché definitiva, le porte della pratica del gioco del calcio”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l’A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore del S.Pellegrino Everton, il calc. JALYL veniva espulso per avergli rivolto una frase offensiva ed alla vista del cartellino rosso attingeva con uno sputo al petto l’arbitro che, ritenendo che non sussistessero più le condizione per il proseguimento della gara, ne disponeva la sospensione; ritenuto che il pur deprecabile gesto compiuto dal calc. JALYL, considerato dalla C.A.F. come gesto di violenza (v. C.A.F. 27.7.1995 – App. Presidente L.N.D.) e come tale sanzionato, possa, comunque essere punito con una sanzione più contenuta, con riferimento anche alla citata decisione, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2012 la squalifica del calc. JALYL WALID. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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