COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATHLETIC CATTOLICA Avverso squalifica per 4 giornate calc. PASQUALINI MANUEL delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 19 dell’11.11.2010 gara ATHLETIC CATTOLICA – CORIANO del 6.11.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ATHLETIC CATTOLICA Avverso squalifica per 4 giornate calc. PASQUALINI MANUEL delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 19 dell’11.11.2010 gara ATHLETIC CATTOLICA – CORIANO del 6.11.2010 L’A.S.D. ATHLETIC CATTOLICA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento asserendo che “al termine della partita un giocatore avversario provocava, irridendolo il nostro capitano PASQUALINI, il quale rispondeva alle provocazioni con qualche insulto”. Si creava un capannello di giocatori ed il calc. PASQUALINI tentava di sedare e di dividere i propri giocatori e dirigenti della squadra avversaria. Non si negano insulti e frasi ingiuriose, ma si nega che il calc. PASQUALINI abbia colpito alcuno con uno schiaffo. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. PASQUALINI, al termine della gara, oltre a rivolgere offese e minacce ai giocatori avversari, colpiva uno di questi con una “manata” al viso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. PASQUALINI MANUEL. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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