COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. VOLANIA Avverso squalifica per 4 giornate calc. DEL PRETE ORAZIO delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 17.11.2010 gara VOLANIA – SERRAVALLE del 14.11.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. VOLANIA Avverso squalifica per 4 giornate calc. DEL PRETE ORAZIO delibera del G.S. del C. P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 21 del 17.11.2010 gara VOLANIA – SERRAVALLE del 14.11.2010 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché inoltrato oltre i termini previsti dall’art. 46, comma 4 del C.G.S.(I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). La Commissione conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso dell’U.S. VOLANIA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it