COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. COMACCHIO LIDI Avverso inibizione al 15.12.2010 all. DI DONATO DARIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 24.11.2010 gara COMACCHIO LIDI – REAL MISANO del 21.11.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. COMACCHIO LIDI Avverso inibizione al 15.12.2010 all. DI DONATO DARIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 24.11.2010 gara COMACCHIO LIDI – REAL MISANO del 21.11.2010 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. (“Non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti disciplinari di squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”). Conseguentemente la C.D. dichiara inammissibile il ricorso dell’U.S. COMACCHIO LIDI e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it