COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BERTINORO CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. BERNI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 17.11.2010 gara CARPINELLO – BERTINORO del 14.11.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BERTINORO CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. BERNI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 17.11.2010 gara CARPINELLO – BERTINORO del 14.11.2010
L’A.S.D. BERTINORO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “il giocatore avversario, dopo aver commesso fallo da tergo su un nostro tesserato è rimasto in piedi sullo stesso, continuando a scalciare a gioco fermo mentre il direttore di gara stava prendendo provvedimento. Da questo momento si è accesa una animata discussione fra i vari giocatori, fu allora che è intervenuto il calc. BERNI che, per dividere la concitazione avviatasi ha spintonato l’avversario, non facendolo cadere, ma mandandolo verso la rete di recinzione vicina al luogo degli accadimenti”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. BERNI, dopo che un suo compagno aveva subito un fallo di gioco, correva verso l’avversario autore del gesto e lo spingeva con forza, facendolo cadere a terra verso la rete di recinzione;
ritenuto che l’atto compiuto dal calc.BERBI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. BERNI ANDREA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BERTINORO CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. BERNI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 17.11.2010 gara CARPINELLO – BERTINORO del 14.11.2010"