COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. AURORA Avverso squalifica al 25.11.2013 calc. URBINI ALEX delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 25.11.2010 gara POL.AURORA – PUNTA MARINA del 21.11.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. AURORA
Avverso squalifica al 25.11.2013 calc. URBINI ALEX
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 25.11.2010 gara POL.AURORA – PUNTA MARINA del 21.11.2010
L’A.S.D. POL. AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. URBINI, espulso per doppia ammonizione, sentendosi perseguitato per la mancata concessione di un fallo a favore, all’apparizione del cartellino rosso “colpiva con un “buffetto” sulla guancia l’arbitro, non con fini di danno fisico, ma con fare di scherno. Non ci sono stati nè pugni, nè indietreggiamenti da parte dell’arbitro. Poi, usciva senza ulteriori commenti e molto tranquillamente dal campo di gioco A fin gara si recava dall’arbitro per chiedere delucidazioni e scusandosi, con la presenza dei carabinieri intervenuti”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che il calc. URBINI, espulso con provvedimento diretto per avergli rivolto frasi offenive, alla vista del cartello rosso, lo colpiva con un violento pugno sotto l’occhio dx, procurandogli forte dolore e stordimento, facendolo barcollare ed indietreggiare per circa due metri, ciò che lo metteva in condizioni di non poter portare a termine la gara, che veniva sospesa;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 25.11.2013 del calc. URBINI ALEX-
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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