COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RUBICONE MONTIANESE Avverso squalifica per 4 giornate calc. GUIDUCCI MANUEL delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 dell’1.12.2010 gara RUBICONE MONTIANESE – RANCHIO del 27.11.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RUBICONE MONTIANESE Avverso squalifica per 4 giornate calc. GUIDUCCI MANUEL delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 dell’1.12.2010 gara RUBICONE MONTIANESE – RANCHIO del 27.11.2010
L’A.S.D. RUBICONE MONTIANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “i due giocatori ( Guiducci e Torelli) coinvolti nell’accaduto, evidentemente presi da un eccessivo agonismo, si sono scambiati falli di reazione e diverse offese sul terreno di gioco, e queste ne giustificano l’espulsione, tuttavia, entrambi i giocatori accortisi dell’accaduto e della gravità delle loro gesta, sono usciti dal campo scambiandosi le reciproche scuse, senza perdurare nella lite”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. GUIDUCCI MANUEL veniva espulso per essere venuto a violento diverbio con un giocatore avversario, col quale si scambiava pugni e calci, gli rivolgeva offese e pronunciava anche frasi blasfeme,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. GUIDUCCI MABUEL.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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