COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA BIEMME CALCIO A 5 avverso squalifica al 30.6.2011 all. LEOPIZZI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 9.12.2010 gara IL LUDOVICO – BIEMME CALCIO A 5 del 29.11.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA BIEMME CALCIO A 5
avverso squalifica al 30.6.2011 all. LEOPIZZI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 9.12.2010
gara IL LUDOVICO – BIEMME CALCIO A 5 del 29.11.2010
La società BIEMME CALCIO A 5 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l’all. LEOPIZZI ha sicuramente offeso il direttore di gara, ma non ha invitato i giocatori a non fare il saluto finale, bestemmiando, nè ha cercato di impedire al direttore di gara di raggiungere lo spogliatoio a fine gara nè lo ha minacciato e offeso mentre si avviava verso la macchina. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, l’all. LEOPIZZI : 1) insultava gravemente l’arbitro e invitava i propri giocatori a non fare il saluto finale; 2) mentre i giocatori effettuavano il saluto finale si avvicinava all’arbitro ripetendo le offese; 3) quando l’arbitro si avviava verso lo spogliatoio, cercava di impedirglielo, parandoglisi davanti, faccia a faccia, reiterando le offese e pronunciando anche frasi blasfeme, finchè non intervenivano giocatori della Biemme Calcio, che lo allontanavano ; 4) successivamente, quando l’arbitro si avviava verso la macchina gli rivolgeva ancora offese, aggiungendo minacce di gravi atti;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2011 dell’all. LEOPIZZI ALESSANDRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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