COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA S.C.D. PROGRESSO Avverso squalifica per 3 giornate calc. DANIELE PAOLO ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 2.2.2011 gara S.PATRIZIO – PROGRESSO del 30.1.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA S.C.D. PROGRESSO Avverso squalifica per 3 giornate calc. DANIELE PAOLO ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 2.2.2011 gara S.PATRIZIO – PROGRESSO del 30.1.2011 Lo S.C.D. PROGRESSO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. DANIELE ed un giocatore avversario venivano espulsi per reciproche scorrettezze. “L’episodio non è in alcun modo avvenuto a gioco fermo lontano dall’azione, ma durante un frangente che vedeva i due protagonisti impegnati a contendersi il possesso della palla. Il gesto del calc. DANIELE, per quanto scorretto e antisportivo, non è stato in alcun modo determinato dalla violenza o dall’intenzione di fare male all’avversario, ma solo ed unicamente dalla foga agonistica”. Lamenta inoltre una difformità di trattamento sanzionatorio per i due giocatori e chiede una riduzione della sanzione a carico del calc. DANIELE. La Commissione, visti gli atti ufficiali; considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. DANIELE : 1) dopo aver cercato di sgambettare un avversario, rincorreva lo stesso e gli sferrava del tutto intenzionalmente un forte calcio alle gambe da tergo; 2) alla reazione dell’avversario, lo spintonava indirizzandogli offese; 3) protestava, pur debolmente, alla notifica del provvedimento di espulsione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. DANIELE PAOLO ANTONIO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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