COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PETRONCINI EDOARDO, già tess. F.C.D. Emilia, sig. BORELLI FRANCO, Presidente F.C.D. Emilia, F.C.D. EMILIA – camp. II^ cat. e POL. OZZANESE – camp. Promozione
Con nota 28.12.2010 N. 4151/846, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. PETRONCINI EDOARDO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società FCD EMILIA mentre era ancora tesserato per la società POL. OZZANESE;
- il sig. BORELLI FRANCO, Presidente della Soc. FCD EMILIA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. PETRONCINI EDOARDO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società POL. OZZANESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società FCD EMILIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. OZZANESE ha inoltrato richiesta di audizione, è stata invitata ed è presente all’odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. PETRONCINI EDOARDO, la inibizione per mesi 3 del sig. BORELLI FRANCO, l’ammenda di € 500 per la F.C.D. EMILIA e l’ammenda di € 150 per la PèOL. OZZANESE.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. PETRONCINI e dal sig. BORELLI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. OZZANESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la F.C.D. EMILIA;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. PETRONCINI EDOARDO 1 giornata di gara, al sig. BORELLI FRANCO Presidente della F.C.D. Emilia , la inibizione per mesi 1, alla POL. OZZANESE l’ammenda di € 100 ed alla F.C.D. EMILIA l’ammenda di € 300.